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Proposta di modifica n. 13.86 al ddl S.1934 in riferimento all'articolo 13.
argomenti:  

testo emendamento del 10/06/15

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo l'articolo 560 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserito il seguente:

''Art. 560-bis.

(Comitato per la valutazione del personale amministrativo)

        1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione del personale amministrativo.

        2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

        a) il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA);

        b) un membro scelto dal personale amministrativo alloro interno.

        3. Il comitato valuta l'operato del personale amministrativo, al fine dell'erogazione delle premialità e al fine di valutare le esigenze di organico nel settore amministrativo''.».