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Proposta di modifica n. 14.25 al ddl S.1934 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 10/06/15

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Le disposizioni interpretative di cui al comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non si applicano anche al personale individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Al suddetto personale viene pertanto riconosciuta, ai fIni giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza dalla data di entrata in vigore'della legge 3 maggio 1999, n.124».

        Al relativo onere, valutato in euro 15 milioni complessivi a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.