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Proposta di modifica n. 6.34 al ddl S.1934 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 10/06/15

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

        «10. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e nell'arco del triennio 2015/2017, secondo quanto prevede il medesimo comma 7 alla lettera e), è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione dei soli Istituti Musicali pareggiati che presentano rilevanti residui passivi per le spese di personale e che avanzino richiesta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle seguenti condizioni:

            a) conversione in Conservatori o accorpamento degli Istituti ai Conservatori statali presenti su base regionale o interregionale con l'eventuale creazione di sedi distaccate dei medesimi e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti ex pareggiati statalizzati;

            b) razionalizzazione dell'offerta formativa in rapporto all'utenza effettiva dell'ultimo triennio;

            c) ricollocazione del solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge.

        10-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, procede alla valutazione delle istanze, ne stila una graduatoria secondo i caratteri di urgenza e procede con proprio decreto, alla conseguente statalizzazione nell'ordine degli Istituti fino ad esaurimento dei fondi individuati allo scopo dal presente comma. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di euro 1 milione per l'anno 2015, di euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2016».

        Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole: «9 e 10» con le seguenti: «9, 10 e 10-bis».