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Proposta di modifica n. 1.63 al ddl C.1540 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Id. em. 1.61

testo emendamento del 25/09/13

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 11 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole «di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater. 1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale».