presentato il 10/06/2015 in VII Istruzione pubblica, beni culturali del Senato da Miguel GOTOR (Art.1-MDP-LeU) e altri e altri 14 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 10/06/15
Apportare le seguenti modificazioni:
Al comma 1, sostituire le parole: «nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.» con le seguenti: «Il Comitato per la valutazione dei docenti istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge assicura la valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti».
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il Comitato per la valutazione dei docenti propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi».
Ai commi 3, e 5 sostituire ove ricorrano le parole: «dirigente scolastico» con le seguenti: «Comitato per la valutazione dei docenti» e al comma 4 sostituire le parole: «il dirigente scolastico» con le seguenti: «ogni membro del Comitato per la valutazione dei docenti».
Conseguentemente:
all'articolo 11, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, sulla base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor».
all'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:
«sostituire il comma 2 con il seguente:
''2. Il Comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione''.
Al comma 4, capoverso ''Art. 11'', sostituire i commi da 2 a 5 con i seguenti:
''2. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
3. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da quattro docenti dell'istituzione scolastica individuati dal consiglio di istituto.
4 Il comitato è integrato da due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione, un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione senza diritto di voto e individuati ogni due anni dal consiglio di istituto.
5. Il comitato decide sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo sentito il parere del docente al quale sono affidate le funzioni di tutor''».