Proposta di modifica n. 10.142 al ddl S.1934 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 10/06/15

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) si considera sanata, con l'immediato scioglimento della riserva, la posizione di coloro i quali, inseriti nelle graduatorie di merito con riserva dal 2009, hanno frequentato i corsi PAS conseguendo l'abilitazione all'insegnamento, ma che avevano altresì conseguito analoga abilitazione, per la stessa classe di concorso, nei precedenti corsi abilitanti speciali previsti dal decreto ministeriale n. 137 del 2007, conseguendo però, allora, il titolo abilitante con riserva;».