presentato il 10/06/2015 in VII Istruzione pubblica, beni culturali del Senato da Andrea MARCUCCI (PD) e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 10/06/15
Apportare le seguenti modificazioni:
Il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità:
a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui all'articolo 8 e sono destinatari della proposta di incarico di cui all'articolo 9 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della Regione per cui hanno concorso. La rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione, comportano il depennamento dalla graduatoria di merito;
b) i concorsi di cui alla lettera a) sono banditi anche per i posti di sostegno; a tal fine, in conformità con quanto previsto dall'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di specifiche prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, per i posti di sostegno della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il superamento delle prove dà luogo ad una distinta graduatoria di merito formulata per ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, ai concorsi di cui alla lettera a) non si applica l'articolo 13, comma 5, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni;
c) per l'assunzione del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e per il personale educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle predette graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui all'articolo 8 e sono destinatari della proposta di incarico di cui all'articolo 9 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 274».
Il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 17, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali».
Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente comma:
«15-bis. Agli articoli 400 e 404 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: ''sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione'', ove ricorrono, sono soppresse».
Al comma 16, apportare le seguenti modificazioni:
1. alla lettera a), le parole: «Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 per cento del numero dei posti messi a concorso», sono soppresse;
2. alla lettera c), prima delle parole: «al secondo periodo del comma 02», premettere le seguenti: «al primo periodo del comma 02 le parole: ''dei concorsi regionali per titoli ed esami'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei concorsi di cui al comma precedente e''»;
3. dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis. Al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 per cento del numero dei posti messi a concorso''; conseguentemente, dopo la lettera e-bis. è aggiunta la seguente: ''e-ter. Al comma 14, la parola: 'è' è sostituta dalle seguenti: 'può essere'''»;
4. la lettera f), è sostituita dalla seguente: «f) al comma 19, dopo le parole: ''i candidati'', sono aggiunte le seguenti: ''dichiarati vincitori'' e le parole: ''eventualmente disponibili'', sono sostituite dalle seguenti: ''messi a concorso''»;
5. dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: «g-bis. Il comma 17 è abrogato».