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Proposta di modifica n. 10.348 al ddl S.1934 in riferimento all'articolo 10.
  • presentato il 10/06/2015 in VII Istruzione pubblica, beni culturali del Senato da Angelica SAGGESE (PD)

testo emendamento del 10/06/15

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

        «18-bis. È istituita la graduatoria provinciale dei docenti di strumento musicale per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 (Classe a77), riservata agli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. A tal fine, l'ufficio scolastico provinciale provvede, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla costituzione di una nuova graduatoria provinciale, valida per il conferimento degli incarichi annuali e per il reclutamento, da ottenere mediante il punteggio attribuito dalla scuola capo fila a ciascun docente all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda fascia triennio 2014/2017. I docenti abilitati successivamente al 31 luglio 2014 possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria provinciale entro i termini previsti, con istanza da presentare all'ambito territoriale della provincia scelta all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto triennio 2014/2017, ai quali viene attribuito il punteggio spettante in base alla tabella di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 22 maggio 2014, n. 353. Gli iscritti nella graduatoria provinciale di strumento musicale sono assunti in coda alle assunzioni degli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, sui posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine delle relative fasi, previo superamento dell'anno di prova avente valore concorsuale».

        Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

        «2-bis. Agli oneri di cui all'articolo 8, comma 14, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies.

        2-ter. A decorrere dal termine di cui al comma 2-sexies, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 10 per cento.

        2-quater. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 2-ter è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

        2-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

        2-sexies. Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse la disposizione di cui al comma 2-ter ha efficacia decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».