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Proposta di modifica n. 5.2 al ddl S.576 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Respinto

testo emendamento del 28/05/13

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

            «1) il quarto, quinto e sesto periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 43 del 2013), sono soppressi;

            2) dopo il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 43 del 2013), sono aggiunti i seguenti:

        "2-bis. Nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

        2-ter. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze così come i provvedimenti Commissariali sono immediatamente efficaci. Le ordinanze devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.";

            3) il comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), è rinumerato "2-quater" e le parole: "delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter del presente articolo";

            4) il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), è rinumerato "2-quinquies"».