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Proposta di modifica n. 7.239 al ddl C.3098 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 11/06/15

  Aggiungere in fine, il seguente comma:
  5. Ai fine di qualificare il rilancio e lo sviluppo locale dei territori interessati, valorizzando le finalità sociali, produttive e turistiche compatibili con il rilevante valore storico, culturale e ambientale, le funzioni nazionali relative al Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, di cui all'articolo 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, sono attribuite al Ministro dello sviluppo economico, che le esercita di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione e dell'università e della ricerca, e dei beni e delle attività culturali e del turismo. All'organo di gestione del Parco è garantita la partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna e di una rappresentanza delle autonomie locali interessate.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 114, comma 10, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: è assegnato sono inserite le parole: al Ministero dello sviluppo economico;
   b) l'articolo 114, comma 10, ultimo periodo, è sostituito dalle parole: I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono altresì le attività incompatibili con le finalità previste dal Parco Geominerario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.