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Articolo aggiuntivo n. 5.014 al ddl C.1540 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 25/09/13

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Personale dedicato).

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del decreto legge, ciascuna questura è tenuta ad assicurare la presenza, nei propri uffici, di una quota di personale, titolare di una formazione specifica in materia di delitti contro la personalità individuale e la libertà sessuale, competente a ricevere le denunce o querele da parte di donne vittime di uno o più dei delitti previsti dagli articoli 572 e dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dagli articoli da 609-bis a 609-octies e 612-bis del medesimo codice, nonché dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni.
  2. La quota di personale di cui al comma 1 è stabilita dal Ministero dell'interno sentito il Ministro per le Pari opportunità con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì le caratteristiche e le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale in materia di tutela delle vittime dei delitti di cui al comma 1, comprendenti anche una formazione specifica in materia di tutela e assistenza delle vittime minorenni dei medesimi delitti. La partecipazione ai corsi di cui al periodo precedente è condizione per l'assegnazione alle quote di personale di cui al comma 1.
  4. Ciascuna donna, anche minorenne, che intenda presentare presso una questura denuncia o querela per uno o più dei delitti di cui al comma 1, ha il diritto di farsi assistere, qualora, debitamente informata della possibilità e dichiari di volersene avvalere, del personale di cui al medesimo comma 1, anche nelle fasi successive alla presentazione della denuncia o della querela.