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Proposta di modifica n. 8.9 al ddl C.1540 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Approvato

testo emendamento del 25/09/13

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Fuori dai casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, le imprese che abbiano subito il danneggiamento di materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono richiedere un indennizzo per il ristoro del danno subito a carico del Fondo di solidarietà civile, istituito ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.
  2-ter. Per l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 2-bis le somme stanziate sul predetto Fondo sono utilizzate nel limite massimo annuo di cinque milioni di euro. Le richieste di indennizzo per il ristoro del danno che non possono essere soddisfatte a causa del predetto limite di spesa, sono prioritariamente soddisfatte nell'anno successivo. L'indennizzo è concesso per la sola parte eccedente la somma liquidata o che può essere liquidata sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata.
  2-quater. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto legge n. 187 del 2010, i criteri e le modalità per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo sono definiti, in prima attuazione e in via d'urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
  2-quinquies. All'articolo 2-bis del decreto legge n. 187 del 2010, le parole «il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti «il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».