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Proposta di modifica n. 10.11 al ddl C.1540 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 25/09/13

  Al comma 1, premettere il seguente:
   01. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, da adottare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire fra lo Stato e le regioni gli oneri necessari per il funzionamento, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, della rete dei radar metereologici e dell'insieme di tutti gli strumenti di modellistica metereologica, idrogeologica-idraulica e idrogeologica disponibili e utilizzati dai Centri funzionali e dai Centri di competenza a supporto del Sistema di allerta statale e regionale, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225.