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Proposta di modifica n. 1.5 al ddl C.3134 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/06/15

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).

  1. Nel rispetto degli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, il primo e il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati.
  2. I risparmi derivati dall'applicazione delle disposizioni contenute nei periodi abrogati dal comma 1 prima dell'entrata in vigore del presente decreto legge, se trasferiti o utilizzati per interventi di natura non previdenziale sono restituite dallo Stato all'INPS. I trasferimenti sono disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in ratei successivi, che garantiscano alle scadenze previste la copertura dei maggiori oneri previdenziali derivanti dai commi 3 e 5.
  3. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta:
   a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   c) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   d) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
  5. I risparmi residui derivanti dall'abrogazione recata dal comma 1 e dall'applicazione del meccanismo sostitutivo di perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 di cui al comma 2, sono stanziati a favore dei lavoratori esodati in conseguenza della manovra pensionistica operata dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto le modalità e le misure a favore di tali lavoratori.
  6. Le somme arretrate dovute ai sensi dei commi 1 e 3 sono corrisposte con effetto dal 1o agosto 2015 in sei rate annuali.
  7. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della abrogazione di cui al comma 1.
  8. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.