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Articolo aggiuntivo n. 1.04 al ddl C.3134 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/06/15

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

  1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) fino a 15.000 euro, 21 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 25 per cento;
   c) oltre 29.000 euro e fino a 55.000 euro, 41 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 43 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 45 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 47 per cento;
   g) oltre 150.000 euro e fino a 200.000 euro; 49 per cento;
   h) oltre 200.000 euro, 50 per cento.».