presentato il 16/06/2015 in XI Lavoro della Camera da Walter RIZZETTO (FdI-AN) e altri
testo emendamento del 16/06/15
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 21 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 55.000 euro, 41 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 43 per cento;
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 45 per cento;
f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 47 per cento;
g) oltre 150.000 euro e fino a 200.000 euro; 49 per cento;
h) oltre 200.000 euro, 50 per cento.».