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Articolo aggiuntivo n. 1.06 al ddl C.3134 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/06/15

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il lavoratore può essere autorizzato al versamento volontario di contribuzione a favore di un parente entro il secondo grado, al fine di costituire una posizione assicurativa utile per il diritto e per la misura del trattamento pensionistico presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 1o agosto 1995, n. 335.
  2. II versamento può essere effettuato per un beneficiario maggiorenne fino alla conclusione degli studi universitari, se studente, o comunque fino al compimento del trentesimo anno di età.
  3. II versamento annuale è stabilito nella misura del 50 per cento dell'importo minimo per l'accredito di un anno di contribuzione presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 1o agosto 1995, n. 335.
  4. Il pagamento è effettuato con rate mensili tramite lo storno delle somme trattenute da parte del datore di lavoro, nel limite massimo di 5 punti percentuali della retribuzione imponibile. Nel caso di lavoratore autonomo il pagamento è effettuato dal richiedente, nel limite massimo del 5 per cento del reddito imponibile, avendo riguardo alle cadenze previste dalla gestione di iscrizione.
  5. Le somme di cui al comma 4 sono detratte dalla quota di contribuzione a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori autonomi si procede alla riduzione dei contributi dovuti alla gestione di appartenenza.
  6. Qualora le somme corrisposte siano inferiori al minimale di cui al comma 3 è facoltà del richiedente di procedere a un ulteriore versamento.