Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 3.02 al ddl C.3134 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 16/06/15

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Indennità di maternità conseguite da coltivatrici dirette).

  1. Le indennità di maternità conseguite in seguito alla iscrizione previdenziale agricola alla gestione ex-Scau da coltivatrici dirette nonché da coadiuvatrici agricole sono, in base al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricomprese nel reddito agrario di cui all'articolo 32 del medesimo testo unico.
  2. Le indennità di maternità di cui al comma 1 non sono soggette a ritenuta alla fonte.