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Articolo aggiuntivo n. 10.01 al ddl C.1540 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 25/09/13

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.

  1. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le norme inerenti la disciplina delle uniformi ed il relativo utilizzo.
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera di istituto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché le relative modalità d'uso e custodia.
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.