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Proposta di modifica n. 11.5 al ddl C.1540 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 25/09/13

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis). Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Soccorso civile», le somme derivanti:
   a) dalla concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   b) dalla valorizzazione ambientale, mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, degli immobili a qualunque titolo in uso o in dotazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, previa autorizzazione dell'Agenzia del demanio per gli immobili di proprietà pubblica;
   c) dalla stipulazione di convenzioni, accordi o contratti con soggetti pubblici o privati, a fronte di un corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo sopportato per l'utilizzazione delle strutture di formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
   d) dalla stipulazione da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di contratti di sponsorizzazione, ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.