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Proposta di modifica n. 2.6 al ddl C.925-B in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 23/06/15

  Al comma 1, capoverso Art. 57, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  Allo scopo di assicurare la conoscibilità dell'esatta identità dei soggetti esterni alla redazione autori dei commenti ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla testata giornalistica on line, l'editore può richiedere la loro esatta identità anche prima della pubblicazione.
  Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 31 marzo 2016, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i limiti e le modalità di raccolta dei dati personali degli autori dei commenti esterni da parte dell'editore della testata giornalistica on line, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza.