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Proposta di modifica n. 10.24 ai ddl C.408 , C.370 , C.373 , C.372 , C.1285 , C.1604 , C.1957 , C.1966 , C.1967 , C.2798 , C.3091 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Approvato
argomenti:  

testo emendamento del 24/06/15

  Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:
  
3-bis. 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 407, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza dei termine massimo di durata delle indagini o dalla scadenza del più ampio termine di cui all'articolo 415-bis, comma 4. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello»;
  b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente:
  Il procuratore generale presso la corte d'appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dal l'articolo 407, comma 3-bis, avoca, con decreto motivato, l'indagine preliminare.