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Articolo aggiuntivo n. 16.01 ai ddl C.408 , C.370 , C.373 , C.372 , C.1285 , C.1604 , C.1957 , C.1966 , C.1967 , C.2798 , C.3091 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Approvato

testo emendamento del 24/06/15

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche in materia di decreto penale di condanna).

  Dopo il comma 1 dell'articolo 459 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore, in deroga all'articolo 135 del codice penale ed all'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla somma di euro 75, o frazione di euro 75, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale.