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Sub Emendamento n. 1.1000/104 dell'emendamento 1.1000 al ddl S.1934 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/06/15

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 11, con il seguente:

        «11. Ogni singola regione e provincia autonoma attribuisce le risorse finanziarie pubbliche disponibili alle istituzioni scolastiche accreditate, sulla base del criterio principale della "quota capitaria", individuata in base al numero effettivo degli alunni iscritti a ogni istituzione scolastica, tenendo conto del costo medio per alunno, calcolato in relazione al contesto territoriale, alla tipologia dell'istituto, alle caratteristiche qualitative delle proposte formative, all'esigenza di garantire stabilità nel tempo ai servizi di istruzione e di formazione offerti, nonché a criteri di equità e di eccellenza».