Proposta di modifica n. 10.292 al ddl S.1934 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/06/15

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

        «14-bis. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento, sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di abilitazione, in un apposito albo regionale, distinto per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.

        14-ter. Gli iscritti agli albi regionali possono, a domanda, chiedere il passaggio all'albo di un'altra Regione solo al termine del primo quinquennio dall'iscrizione all'albo di appartenenza. Essi conservano i titoli acquisiti«.