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Proposta di modifica n. 1.6 al ddl C.3134 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 30/06/15

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni).

  1. Nel rispetto degli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, il primo e il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi.
  2. I risparmi derivati dall'applicazione delle disposizioni contenute nei periodi soppressi dal comma 1 prima dell'entrata in vigore del presente decreto legge, se trasferiti o utilizzati per interventi di natura non previdenziale sono restituite dallo Stato all'INPS. I trasferimenti sono disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in ratei successivi, che garantiscano alle scadenze previste la copertura dei maggiori oneri previdenziali derivanti dai commi 3 e 5.
  3. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013 è riconosciuta:
   a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   b) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   c) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
   d) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione della somma dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento e degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
  5. I risparmi residui derivanti dall'abrogazione recata dal comma 1 e dall'applicazione del meccanismo sostitutivo di perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 di cui al comma 2 sono stanziati a favore dei lavoratori esodati in conseguenza della manovra pensionistica operata dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto le modalità e le misure a favore di tali lavoratori.
  6. Le somme arretrate dovute ai sensi dei commi 1 e 3 sono corrisposte con effetto dal 1o agosto 2015 in sei rate annuali.
  7. Il meccanismo di rivalutazione previsto per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera sull'importo previdenziale derivante dalla rivalutazione per il biennio 2012-2013 in conseguenza della soppressione di cui al comma 1.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 miliardi di euro dall'anno 2015 all'anno 2020 e a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  9. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi tengono conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.