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Articolo aggiuntivo n. 1.050 al ddl C.3134 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 30/06/15

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2016.
  2. A copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 9 miliardi di euro per l'anno 2016, a 12,3 miliardi di euro per l'anno 2017 e a 14,4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018, il Governo è autorizzato ad adottare misure di risparmi di spesa ovvero di razionalizzazione della spesa pubblica, oltre quelle già fissate nell'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dalla legge 23 dicembre 2014, n.190, per un importo non inferiore a 9 miliardi di euro per il 2016, 12,3 miliardi di euro per il 2017 e 14,4 miliardi di euro a decorrere dal 2018. Sono escluse dalle suddette misure le spese correlate all'istruzione, alla conservazione dei beni culturali e le spese destinate alla protezione e tutela dell'ambiente.