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Articolo aggiuntivo n. 3.052 al ddl C.3134 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 30/06/15

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. In via straordinaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 3 giorni, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013.