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Articolo aggiuntivo n. 5.0.16 al ddl S.1971 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 30/06/15

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche in materia di esenzione Imu agricola)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 24 marzo 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, lettera a-bis) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché ai terreni dei comuni rientranti in una tolleranza dell'attitudine del centro in aumento o in diminuzione del 20 per cento rispetto ai 600 metri, che presentino un indice di spopolamento superiore del 40 per cento, quale risultate dalla differenza di popolazione tra il 9º e il 15º Censimento generale della popolazione, e contestualmente un reddito pro capite, come individuato dall'ISTAT, non superiore a 6.500 euro annui";

        2) al comma 4, terzo periodo, le parole: "delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2011, n. 448," sono sostituite con le seguenti: "di cui al comma 1, lettera a-bis)".»

        2. Alla copertura degli oneri della presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2015 e in 10,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n.307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.