Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.1 al ddl S.10-362-388-395-849-874-B in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile (IMPROPONIBILE)
argomenti:    

testo emendamento del 30/06/15

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire i commi primo, secondo e terzo con i seguenti:

        «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge intenzionalmente a una persona, dolore o sofferenze gravi, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

        Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.

        Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto o che vi acconsente tacitamente. Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale, l'autore non è punibile».