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Proposta di modifica n. 5.2 ai ddl C.75 , C.242 , C.811 , C.2726 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 01/07/15

  Apportare le seguenti modifiche:
  al comma 1, sopprimere le parole: di certificazione.

  Conseguentemente:
  sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Gli atti costitutivi degli organismi di cui al comma i prevedono lo svolgimento delle seguenti funzioni:
   a) approvazione di disciplinari e attività di ispezione e controllo al fine di certificare prodotti e filiere del commercio equo e solidale;
   b) registrazione di uno o più marchi e approvazione dei relativi disciplinari di utilizzo, al fine di identificare prodotti e filiere certificate ai sensi della lettera a); concessione e gestione della licenza di tali marchi;
   c) attività di sensibilizzazione e informazione sui temi del commercio equo, di promozione della certificazione di prodotti e filiere, e di supporto agli operatori nell'ottenimento e mantenimento della stessa;
   d) qualunque altra attività connessa ed affine a quelle di cui alle lettere a), b) e c), nel rispetto dell'oggetto e dello scopo del proprio atto costitutivo e dei limiti normativi vigenti.»;

  dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Gli atti costitutivi degli organismi di cui al comma i prevedono il divieto di forme di finanziamento tramite la produzione e la commercializzazione diretta dei prodotti certificati, salvo che per lo svolgimento di attività ausiliarie, promozionali o di sostegno ai licenziatari.»;

  al comma 3, sostituire le parole da: a soggetti distinti fino alla fine del comma, con le seguenti: e di certificazione di filiera a soggetti terzi o società controllate/partecipate indipendenti, secondo quando previsto dalle normative tecniche riconosciute a livello internazionale e dalle normative europee sugli enti di certificazione, quali la EN45011»;

  sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. Gli organismi di certificazione, secondo quanto previsto dal regolamento, devono:
   a) registrare uno o più marchi, prevedendo che essi possano essere utilizzati in relazione ai prodotti e alle filiere certificate secondo criteri prestabiliti;
   b) approvare i regolamenti di disciplina della filiera e di disciplina di utilizzo dei marchi registrati;
   c) istituire e curare la tenuta di un registro dei licenziatari dei marchi;
   d) rispettare, direttamente e tramite l'attribuzione delle attività di cui al comma 3, le normative tecniche riconosciute a livello internazionale stabilite per gli enti di certificazione, in quanto compatibili;
   e) disporre di un adeguato sistema di riesame interno delle decisioni.»;

  sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. L'organismo accreditato rilascia la certificazione e la licenza dei marchi, a domanda, dopo una verifica effettiva dell'attività di ogni licenziatario. Sono inoltre oggetto di controllo periodico le condizioni di lavoro presso il produttore, le condizioni di acquisto dei beni, i disciplinari di filiera, l'utilizzo dei marchi secondo criteri stabiliti, l'esistenza di accordi di commercio equo e solidale e di prezzi equi. In particolare, questi ultimi devono essere composti da una componente corrispondente al prezzo di mercato del bene, o al prezzo minimo garantito secondo i disciplinari di cui al comma 2, lettere a) e b), e da un premio riconosciuto al produttore per il rispetto delle condizioni di produzione previste dall'accordo di commercio equo e solidale. L'organismo di certificazione procede a verifiche e a ispezioni periodiche e sospende o revoca la certificazione qualora rilevi gravi non conformità rispetto ai disciplinari di cui al comma 2, lettere a) e b), ovvero il venire meno dei requisiti di legge o di marchio».