Proposta di modifica n. 1.100 al ddl S.10-362-388-395-849-874-B in riferimento all'articolo 1.
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testo emendamento del 07/07/15

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il primo comma con il seguente: «Chiunque con reiterate violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni».