Proposta di modifica n. 4.100 al ddl S.10-362-388-395-849-874-B in riferimento all'articolo 4.
  • status: Approvato

testo emendamento del 07/07/15

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche della esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani".».