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Articolo aggiuntivo n. 1.0.1 al ddl S.1015 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 02/10/13

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per la razionalizzazione delle strutture operative del comparto sicurezza)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza recare pregiudizio alla qualità dei servizi e alla sicurezza, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, uno o più decreti legislativi, volti a riordinare le competenze delle forze di polizia per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

            a) eliminazione delle duplicazioni di funzioni e compiti tra le varie forze di polizia;

            b) conseguimento di un ottimale coordinamento delle funzioni, al fine di conseguire un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività svolte, con particolare riguardo alla funzione di presidio del territorio, a tal fine prevedendo:

                a. la razionalizzazione delle sedi operative con l'obiettivo di eliminare duplicazioni e aumentare la quota di popolazione complessivamente servita dalle medesime strutture;

                b. la razionalizzazione nell'impiego delle unità di personale con l'obiettivo di garantire che le funzioni di vigilanza e controllo del territorio coprano il più ampio arco temporale possibile;

            c) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative.

        2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati al sensi del comma 1, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

        3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri».