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Proposta di modifica n. 6.2 al ddl S.1993 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Inammissibile (IMPROPONIBILE)

testo emendamento del 09/07/15

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 3-quater, aggiungere i seguenti:

        «3-quinquies. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

            «3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni qualora siano avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedentemente all'avvio del processo di alienazione».

        3-sexies. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata.in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        3-septies. Dall'attuazione dei commi 3-quinquies e 3-sexies del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali».