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Proposta di modifica n. 25.1 al ddl S.1962 in riferimento all'articolo 25.

testo emendamento del 09/07/15

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «c) all'alinea del comma 5 dell'articolo 5, secondo periodo, le parole: "entro i seguenti limiti per ciascun soggetto obbligato:", sono sostituite con le seguenti: "ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 6; il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, può porre i seguenti limiti per ciascun soggetto obbligato:"».