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Proposta di modifica n. 2.33 al ddl S.1015 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 02/10/13

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 gli incarichi conferiti ai dirigenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la continuità amministrativa nella prestazione dei servizi essenziali; il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma provoca esclusivamente estensione dell'efficacia del contratto vigente».