Articolo aggiuntivo n. 1.0.15 al ddl S.1977 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 14/07/15

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. È facoltà dei comuni che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario, con richiesta di anticipazione a carico del Fondo di Rotazione, di cui all'articolo 243-bis del testo unico previsto al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, rinunciare al detto Fondo, con la restituzione delle somme già concesse, e ricorrere a mutui erogati della Cassa depositi e Prestiti per riequilibrare la situazione economico-finanziaria dell'ente il mutuo può essere erogato previa rimodulazione del piano stesso ed aggiornamento delle passività nelle more accumulatesi. I comuni che accedono a tale forma di finanziamento non hanno obbligo di ridurre la pianta organica, fatta eccezione per i prepensionamenti a seguito di dichiarazione di eccedenza del personale il mutuo erogato viene pagato esclusivamente con fondi comunali».