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Proposta di modifica n. 4.40 al ddl S.1977 in riferimento all'articolo 4.
argomenti:    

testo emendamento del 14/07/15

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. In relazione all'esigenza straordinaria, temporanea e imprescindibile di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa delle agenzie fiscali, i dirigenti delle agenzie stesse, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi per la copertura dei posti vacanti e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, possono delegare a funzionari della terza area le competenze relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché, della complessità gestionale della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati. A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma e a seconda dei risultati conseguiti, compete ai funzionari delegati un'indennità, graduata in relazione al livello di rilevanza delle funzioni esercitate e alla valutazione della performance, la cui misura è definita in sede di contrattazione integrativa inerente alle attribuzioni delegate per la corresponsione di tale indennità si utilizza quota parte delle risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'assunzione dei vincitori dei concorsi banditi dalle agenzie, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato a economia di bilancio, in relazione alla corresponsione della predetta indennità non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia».