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Articolo aggiuntivo n. 5.0.3 al ddl S.1977 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 14/07/15

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni per l'accesso all'impiego nelle amministrazioni pubbliche della Regione Siciliana e per il superamento del precariato)

        1. Nella Regione Siciliana, negli enti territoriali compresi nel territorio della stessa e negli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6, 6-quater e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 30 ottobre2013, n. 125, si applicano, con le modifiche ed integrazioni di cui ai commi successivi, fino al 31 dicembre 2017.

        2. Permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati dagli enti di cui al comma 1, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato dei soggetti aventi requisiti di anzianità prescritti dal primo periodo dell'articolo 4, comma 9, del decreto legge 31 agosto 2013; n. 101 convertito con modifiche ed integrazioni in legge 30 ottobre 2013 n 125, può essere disposta, per gli anni 2016, 2017 e 2018 per le finalità di cui al presente comma e di cui al successivo comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalla medesima Regione attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno e in deroga ad ogni altro limite o divieto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge. Il complesso delle spese per il personale è calcolato al netto del contributo erogato dalla Regione per la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato con verifica ultimata tenendo conto di dati omogenei. La proroga è disposta in relazione ai posti di dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale del fabbisogno, per tutto il personale, anche se in numero superiore rispetto alle possibilità occupazionali a tempo indeterminato, che risulti aver titolo a partecipare alle procedure concorsuali programmate avendo i requisiti di anzianità prescritti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche ed integrazioni in legge 30 ottobre 2013 n 125 e i requisiti di accesso. Per i soggetti che prestano servizio presso enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o presso enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata esclusivamente all'assunzione integrale degli oneri a carico della Regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nelle more del completa mento del processo di riforma dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane, fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità delle funzioni delle ex province regionali nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al primo periodo del presente comma. ridefinite le funzioni con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, la prosecuzione dei rapporti è disposta dall'organo competente dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane entro sessanta giorni dall'insediamento, per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al presente articolo. Non trovano applicazione le disposizioni di cui articolo 1, commi da 421 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con le relative disposizioni legislative di attuazione.

        3. Dalla data di entrata in vigore-della presente legge non trovano applicazione, per quanto non rinviato dal presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 4,comma 9, primo e secondo periodo e comma 9 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

        4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, primo, terzo e quinto periodo e 5-quater, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e di cui all'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della 27 dicembre 2006 n. 296 e alle procedure di mobilità di cui agli articoli 30, comma 2-bis e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti di cui al comma 1 procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ai posti di dotazione organica, anche rimodulata ma ad invarianza di spesa teorica, vacanti alla data del 31 dicembre 2014. Il personale non dirigenziale, avente i requisiti di anzianità di cui all'articolo 4, commi 6, primo periodo del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che presta servizio presso enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o presso enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, può partecipare ad una procedura selettiva indetta ai sensi dello stesso comma 6, da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Decorso il periodo speciale transitorio di cui al comma 1, le graduatorie definite in esito alle medesime procedure, in deroga al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, sono utilizzabili dalle rispettive amministrazioni per le assunzioni a tempo indeterminato del personale idoneo all'esito delle procedure selettive di cui all'articolo 4, commi 6 o aventi i requisiti di cui ai comma 6-quater e di cui al comma 8 dello stesso articolo del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, fino al 31 dicembre 2018 nei limiti dei posti di dotazione organica vacante nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al comma 5. I lavoratori che al termine del periodo speciale transitorio di cui al comma 1 non risultino idonei all'esito delle procedure selettive di cui all'articolo 4, comma 16, per le finalità di cui al periodo precedente, sono inquadrati nella categoria più elevata prescritta dal rispettivo ordinamento per l'accesso ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni previa prova di idoneità non avente natura emulativa.

        5. Fermo il rispetto del patto di stabilità interno, esclusivamente per l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al comma 4, al fine della verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il complesso delle spese per il personale sono calcolate in conformità al disposto di cui al precedente comma 2, primo periodo. Per le finalità di cui al comma 4, non si applicano, la sanzione di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo, dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

        6. Dal 1º gennaio 2019 il rapporto di lavoro dei lavoratori che al 31 dicembre 2018 non trovano collocazione nelle dotazioni organiche delle rispettive amministrazioni è trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento in categoria ai sensi di quanto disposto dal comma 4.

        7. Al fine dell'inquadramento nei ruoli della pubblica amministrazione del personale di cui al precedente comma 6, la Regione Siciliana istituiste un ruolo unico regionale ad esaurimento dei suddetti lavoratori, distinto per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, con criteri di formazione e utilizzo da definirsi con legge regionale. L'istituzione del ruolo unico regionale ad esaurimento è subordinata alla destinazione da parte della Regione Siciliana, nel rispetto del principio di invarianza dei saldi di finanza pubblica, di risorse finanziarie aggiuntive a regime, per l'intera copertura della spesa determinata anche mediante la definizione di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale e riassorbibile per effetto di cessazioni, appositamente individuata dalla medesima Regione attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Il contributo nella misura determinata è assegnato all'amministrazione di destinazione.

        8. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del ruolo unico regionale ad esaurimento e, comunque, fino al 31 dicembre 2021 è fatto obbligo alla Regione e agli enti territoriali ricompresi nella stessa di utilizzare per la copertura dei posti vacanti, il ruolo unico regionale ad esaurimento nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al comma 5.

        9. Per le finalità di cui ai commi 7 e 81 e, comunque, fino al 31 dicembre 2021, a valere sulle risorse di cui ai comma 7, i lavoratori di cui al comma 6 possono continuare a prestare servizio nell'ente presso il quale risultano utilizzati in deroga ad ogni divieto o limite prescritto dalle vigenti disposizioni di legge.

        10. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, esclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, previo accordo con la Regione, possono effettuare assunzioni, per gli uffici aventi sede nella stessa, per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, utilizzando il ruolo unico regionale ad esaurimento.

        11. Il personale con rapporto a tempo indeterminato ai sensi del comma 6, ha titolo a partecipare alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativa 30 marzo 2001, n. 165.

        Esclusivamente in casa di mancata completa assorbimento nei ruoli delle pubbliche amministrazioni del personale iscritto nel ruolo unico regionale entro il 31 dicembre 2021 si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        12. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono estese anche al personale proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili titolare di un contratto a tempo determinato nelle medesime qualifiche. Le disposizioni di cui all'articola 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativa 6 settembre 2001, n. 368 si applicano a tutto il personale reclutata seconda le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con diritto di precedenza, tra gli aventi diritto, per i lavoratori con rapporto a tempo determinato. Il diritto di precedenza sorge anche in costanza di rapporto ove il datore di lavoro provveda ad assunzioni a tempo indeterminato. I lavoratori di cui al precedenti periodi hanno diritto di precedenza nelle stabilizzazioni effettuate dall'ente presso il quale risultano utilizzati.

        13. Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreta legge 31 agosto 2013, n. 101, convertita con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 non si computano nel limite finanziaria fissato dall'articolo n. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi articolo 36, comma 5-bis del medesima decreto legislativo. Le stesse si intendono quali assunzioni dall'esterno al fine del rispetta del principia di cui all'articola 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        14. Ai soggetti collocati in attività socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativa 28 febbraio 2000, n. 81, compresi nel bacino a carica del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di pertinenza della Regione Siciliana, che prestano servizio nelle stesse amministrazioni che procedono all'assunzione, nel limite massimo complessivo di 303 unità, è esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativa 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di ' 2.340.062,94 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede a valere sul fondo di cui all'articola 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio. 2009, n. 2».