Articolo aggiuntivo n. 3.0.6 al ddl S.1015 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Inammissibile (Improcedibile)

testo emendamento del 02/10/13

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può, nell'ottica della razionale gestione delle risorse umane, disporre, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da almeno otto anni alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale militare e delle forze di polizia. Nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nell'area funzionale e posizione economica posseduta.».