Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 12.0.3 al ddl S.1977 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 14/07/15

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Zone Franche urbane – Val di Susa)

        1. Nei territori di cui al comma 2, rientranti nell'area della Val di Susa, è istituita la zona franca, ai sensi dellÍL'artico 243 del regolamento (GE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, a decorrere dal 1º gennaio 2016.

        2. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Claviere, Coazze, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravere, Mattie, Meana di-Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Rubiana, Salbertrandt, San Didero, San Giorgio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, Susa, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.

        3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con seguenti caratteristiche:

            a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, è avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

            b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

            c) svolgere la propria attività all'interno della Zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;

            d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

        4. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

        5. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 3 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

        6. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

            a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000, euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

            b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

            c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

        7. Le esenzioni di cui al comma 5 seno concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

        8. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma S, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

        9. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».