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Proposta di modifica n. 14.6 al ddl C.3201 in riferimento all'articolo 14.
  • status: Approvato

testo emendamento del 14/07/15

  Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo realizzato dalla vendita.

nuova formulazione del 15/07/15

  Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   a-bis) All'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.»