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Articolo aggiuntivo n. 1.015 ai ddl C.2437 , C.2469 , C.2684 , C.2708 , C.2733 , C.3012 , C.3025 , C.3060 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/07/15

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di strumenti di preventivazione on line).

  1. Al fine di garantire l'efficacia e la maggiore fruibilità degli strumenti on line volti a consentire la comparazione tra le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione, con regolamento, sono stabiliti dall'IVASS, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, le associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti, criteri volti alla semplificazione e razionalizzazione del servizio informativo, cosiddetto «preventivatore unico», di cui all'articolo 136, comma 3-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.
  2. Con regolamento dell'IVASS sono definite le modalità attraverso le quali i preventivi ottenuti sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono consentire la conclusione del contratto contestualmente all'esito della comparazione, ovvero, attraverso un link di collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione, la possibilità di perfezionare l'acquisto a condizioni non peggiorative rispetto a quelle contenute nel preventivo.