Proposta di modifica n. 4.133 al ddl S.1015 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Respinto

testo emendamento del 02/10/13

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

        «16-bis. I contratti in corso stipulati ai sensi del comma 7 dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non oltre il 31112/2016 e comunque fino a copertura e nel limite dei posti disponibili in pianta organica, come complessivamente rideterminata dal D.P.C.M. del 22 gennaio 2013. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 1 , comma 135 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

        Dall'applicazione della presente norma non derivano nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, e si provvede con le risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.