Articolo aggiuntivo n. 6.0.25 al ddl S.576 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 28/05/13

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Soddisfazione della verifica di sicurezza)

        1. Nel primo periodo del comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole "comma 8" sono inserite le seguenti: "nelle aree in cui l'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, abbia raggiunto intensità MCS pari a 6, ovvero"».