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Proposta di modifica n. 13.31 ai ddl C.2437 , C.2469 , C.2684 , C.2708 , C.2733 , C.3012 , C.3025 , C.3060 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 16/07/15

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per la regolazione dei rapporti economici tra imprese di assicurazione, la convenzione prevista dall'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, e successive modificazioni, deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito e un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi. I conguagli sono effettuati sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macroaree territorialmente omogenee. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, con apposito provvedimento, provvede ad apportare le modifiche necessarie ai citato articolo 13, commi 2 e 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma. I commi 4, 5 e 5 dell'articolo 13 e l'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono abrogati.