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Proposta di modifica n. 15.8 ai ddl C.2437 , C.2469 , C.2684 , C.2708 , C.2733 , C.3012 , C.3025 , C.3060 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Approvato
argomenti:  

testo emendamento del 16/07/15

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Riforma delle forme pensionistiche complementari).

  1. Al fine di favorire il processo di aggregazione delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, concordano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida volte ad attuare un processo di aggregazione finalizzato all'integrazione dei fondi di settori produttivi e contrattuali diversi, con la finalità di aumentare il livello medio delle consistenze, e di ridurre i costi di gestione degli organismi e i rischi ad essa connessi. Le aggregazioni sono deliberate e attuate nei successivi tre mesi.
  2. In mancanza dell'accordo, decorso il primo termine di cui al comma 1, il Governo predispone i necessari provvedimenti normativi volti a riformare le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive per il raggiungimento delle medesime finalità di cui al comma 1.

nuova formulazione del 31/07/15

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:
   a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e degli altri organi collegiali;
   b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati, nonché dei regimi gestionali;
   c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.