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Proposta di modifica n. 19.6 ai ddl C.2437 , C.2469 , C.2684 , C.2708 , C.2733 , C.3012 , C.3025 , C.3060 in riferimento all'articolo 19.
argomenti:  

testo emendamento del 16/07/15

  Sostituire gli articoli 19, 20 e 21 con i seguenti:

Art. 19.
(Norme per favorire la mobilità dei clienti nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica).

  1. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti disciplina le modalità e le procedure affinché:
   a) i prezzi di riferimento dell'energia elettrica del regime di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, applicati ai clienti finali civili e alle imprese di cui al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, siano periodicamente determinati dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base di criteri che prevedano la piena copertura dei costi di approvvigionamento ed una adeguata remunerazione del capitale investito;
   b) al fine di migliorare la confrontabilità delle offerte sul mercato, nonché favorire la capacità di scelta dei clienti, l'Acquirente Unico Spa proponga ai clienti di cui alla lettera a), attraverso i venditori, ulteriori opzioni contrattuali, tra cui almeno la fornitura a prezzo fisso annuale e la fornitura esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili.

  2. Resta ferma la competenza dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di determinazione di tutte le componenti del prezzo di riferimento diverse dal prezzo dell'energia, nonché della componente di prezzo di commercializzazione e vendita del mercato tutelato. La stessa Autorità vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni al fine di scorporare dall'Acquirente Unico Spa le attività inerenti il Servizio Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 129, lo Sportello del consumatore e il Servizio di conciliazione; tali attività sono allocate nell'ambito del gruppo del Gestore servizi energetici Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20.
(Norme per superare la natura amministrativa dei prezzi del gas del regime di tutela e per favorire la mobilità dei clienti nel mercato al dettaglio del gas).

  1. Al fine del progressivo superamento della natura amministrativa dei prezzi del gas del regime di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 applicati ai clienti di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni al fine di consentire all'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di operare nei mercati all'ingrosso, nazionali ed internazionali di gas.
  2. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti disciplina le modalità e le procedure affinché:
   a) l'Acquirente Unico Spa offra ai soggetti che svolgono il servizio di vendita per i clienti di cui al comma 1 forniture di gas a prezzi definiti secondo criteri che prevedano la piena copertura dei costi di approvvigionamento ed una adeguata remunerazione del capitale investito;
   b) ai soggetti che svolgono il servizio di commercializzazione e vendita ai clienti di cui al comma 1, approvvigionati dall'Acquirente Unico Spa, sia riconosciuto un corrispettivo determinato in misura tale da garantire la copertura dei costi efficienti per lo svolgimento dell'attività ed una adeguata remunerazione del capitale investito;
   c) i prezzi per i clienti di cui al comma 1, approvvigionati dall'Acquirente Unico Spa, siano periodicamente determinati dalla stessa società sulla base dei prezzi di cui alla lettera a) e del corrispettivo di cui alla lettera b).
   d) al fine di migliorare la confrontabilità delle offerte sul mercato, nonché favorire la capacità di scelta dei clienti, l'Acquirente Unico Spa proponga ai clienti di cui al comma 1, attraverso i venditori, ulteriori opzioni contrattuali, tra cui la fornitura a prezzo fisso annuale.

  3. Resta ferma la competenza dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di determinazione di tutte le componenti del prezzo di riferimento diverse dalla componente approvvigionamento. La stessa Autorità vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.
  4. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21.
(Norme per aumentare la trasparenza, l'efficienza e la mobilità dei clienti nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e del gas).

  1. Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività di Acquirente Unico Spa, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni al fine di costituire nell'ambito della predetta società un Comitato per la trasparenza degli approvvigionamenti, preposto alla vigilanza delle strategie di acquisto, partecipato da rappresentanti dei citati Ministri, dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e delle Associazioni di rappresentanza dei clienti in regime di tutela; ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso.
  2. I soggetti obbligati a svolgere in un ambito territoriale il servizio di vendita di energia elettrica o gas per i clienti in regime di tutela possono recedere da tale obbligo previo preavviso non inferiore a un anno. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti disciplina le modalità del preavviso nonché le procedure, su basi competitive, per l'assegnazione del servizio ad altro operatore dotato di adeguati requisiti di affidabilità tecnica ed economica.
  3. Al fine di accrescere la correttezza e la tempestività delle procedure per cambiare fornitore, nonché l'affidabilità del mercato libero e la mobilità dei clienti del mercato tutelato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico stabilisce con propri provvedimenti le modalità e le procedure affinché, nei tempi minimi tecnicamente necessari:
   a) al Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 129 faccia capo la gestione dei processi commerciali relativi alla vendita e alla distribuzione di energia elettrica e gas, nonché la gestione delle misure relative ai consumi orari e non orari dei punti di prelievo e di riconsegna;
   b) il Sistema Informativo Integrato metta a disposizione dei clienti finali tutte le informazioni relative alla propria fornitura e ai propri dati storici di consumo.
   c) siano esclusi da qualunque onere i clienti vittime di contratti non richiesti o pratiche commerciali scorrette e siano garantiti agli stessi adeguati rimborsi automatici;
   d) la comparabilità delle offerte sia agevolata anche attraverso specifici obblighi ai soggetti venditori in termini di trasparenza e visibilità delle differenze inerenti la qualità commerciale rispetto al mercato tutelato;
   e) siano chiaramente distinguibili, anche attraverso la sostanziale modifica del marchio, le iniziative di comunicazione delle imprese verticalmente integrate inerenti attività diverse e delle imprese che operano sia sul mercato libero che sul mercato tutelato;
   f) sia transitoriamente riconosciuta ai venditori una quota dei maggiori oneri connessi alla prima acquisizione di clienti del mercato tutelato, correlata alla qualità del servizio di vendita misurata attraverso parametri oggettivi tra i quali la numerosità dei reclami.

  3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.