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Proposta di modifica n. 19.9 ai ddl C.2437 , C.2469 , C.2684 , C.2708 , C.2733 , C.3012 , C.3025 , C.3060 in riferimento all'articolo 19.
argomenti:  

testo emendamento del 16/07/15

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 19.
(Abrogazione disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas).

  1. Entro il 30 settembre 2017 il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato trasmette semestralmente al Parlamento un rapporto sul funzionamento del mercato libero dell'energia elettrica e del gas al fine di certificare:
   a) il rispetto da parte degli operatori del mercato delle tempistiche di switching imposte dalle Direttive 2009/72/CE e 2009/73/Ce e di quelle inerenti la fatturazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
   b) la piena funzionalità del sistema informativo integrato istituito presso Acquirente Unico S.p.A ai sensi dalla legge del 13 agosto 2010 n. 129;
   c) l'effettiva operatività di idonei strumenti per la confrontabilità dei prezzi del mercato energetico sia per clienti domestici che non domestici, di cui all'articolo 19-ter;
   d) il numero dei reclami registrati sul mercato libero, e le relative cause, negli ultimi tre anni.

  2. Qualora il rapporto di cui al comma 1 certifichi, sulla base di specifici parametri di misurazione, l'integrale rispetto di tutte le condizioni poste al comma 1, l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, e l'articolo 22, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono abrogati con decorrenza dal 1o giorno del terzo mese successivo alla data di pubblicazione del rapporto di cui al comma 1.

Art. 19-bis.
(Superamento della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica).

  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti i meccanismi atti a garantire la pluralità dell'offerta e la gradualità nel passaggio a prezzi di libero mercato nella fase successiva alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi.
  2. A decorrere dal 1o giugno 2016, con cadenza semestrale, gli esercenti la tutela sono tenuti a riportare nelle fatture specifici obblighi di natura informativa, definiti sulla base degli indirizzi dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, finalizzati a rendere più consapevole l'utente finale, sia esso domestico o non domestico, sui propri diritti e sulle opportunità del mercato libero e sull'esistenza di strumenti di confrontabilità delle offerte.
  3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico definisce, entro il 30 giugno 2016, i parametri necessari per la individuazione delle anomalie negli importi delle fatture e le modalità e le procedure per la gestione delle anomalie e in caso di mancato rispetto della periodicità contrattuale.

Art. 19-ter.
(Costituzione di un portale per la confrontabilità delle offerte).

  1. A decorrere dal 1o giugno 2016 gli operatori della vendita di energia elettrica e dei gas sul mercato italiano con più di 100.000 clienti sono tenuti ad inviare all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, e contestualmente a pubblicare sul proprio sito, almeno una proposta di offerta di somministrazione di energia elettrica e gas a prezzo indicizzato e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione. L'obbligo viene esteso, a partire dal 1o gennaio 2018 agli operatori con più di 10.000 clienti in fornitura.
  2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, ai fini di garantire la confrontabilità di tali offerte e la loro evidenza pubblica costituisce, entro il 1o gennaio 2017, un apposito portale per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato retail di energia elettrica e gas e con particolar riferimento alle utenze domestiche e alle imprese per le forniture alimentate in bassa tensione. Ai fini della gestione del portale e della relativa attività di comunicazione e pubblicazione, con l'obiettivo di valorizzare l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti, viene costituito in seno all'Autorità, un apposito comitato tecnico che prevede la partecipazione di un rappresentate del Ministero dello sviluppo economico, 4 rappresentanti per le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici e un rappresentante del CNCU.
  3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare ai commi 1 e 2 avendo cura di stabilire l'insieme di informazioni minime e i requisiti che gli operatori devono rispettare per garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 3 l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico utilizza in via prioritaria rispetto ad altre leggi le risorse derivanti dal sistema sanzionatorio.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 20 e 21.