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Proposta di modifica n. 19.10 ai ddl C.2437 , C.2469 , C.2684 , C.2708 , C.2733 , C.3012 , C.3025 , C.3060 in riferimento all'articolo 19.
argomenti:  

testo emendamento del 16/07/15

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 19.
(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici).

  1. Al fine di dare la più ampia informativa ai consumatori sulla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, gas e il sistema idrico e il Ministero dello sviluppo economico promuovono attività di comunicazione anche avvalendosi delle associazioni dei consumatori.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2018, all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal presente comma, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce modalità di cessazione della disciplina transitoria dei prezzi secondo criteri di gradualità e meccanismi che favoriscano la concorrenza nonché la pluralità di fornitori sul mercato libero, tenendo conto anche dei criteri di vulnerabilità di cui al comma 4.
  3. In attuazione del comma 2 e al fine di tutelare il consumatore finale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce un sistema di rating sulla base del quale individuare i fornitori del mercato libero abilitati.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri generali individuati dal Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, anche avvalendosi delle associazioni dei consumatori, le modalità attraverso le quali dovranno essere rafforzate le tutele per i clienti vulnerabili che versano in condizioni di disagio economico o disagio fisico, al fine di garantire un adeguato sostentamento anche attraverso la revisione del funzionamento dell'attuale meccanismo di bonus sociale di cui al decreto-legge del 29 novembre 2008 n. 185, articolo 3, comma 9 nell'ottica di semplificare le modalità di fruizione dei benefici.

Art. 19-bis.
(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica).

  1. Al fine di dare la più ampia informativa ai consumatori sulla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, gas e il sistema idrico e il Ministero dello sviluppo economico promuovono attività di comunicazione avvalendosi anche delle associazioni dei consumatori.
  2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico indica alle imprese esercenti il servizio di maggior tutela le modalità con cui assolvere agli obblighi informativi nei confronti dei clienti finali.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è soppresso; conseguentemente è soppresso l'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal presente comma, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce modalità di cessazione della disciplina transitoria dei prezzi secondo criteri di gradualità e meccanismi che favoriscano la concorrenza nonché la pluralità di fornitori sul mercato libero, tenendo conto anche dei criteri di vulnerabilità di cui al comma 5.
  4. In attuazione del comma precedente e al fine di tutelare il consumatore finale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce un sistema di rating sulla base del quale individuare i fornitori del mercato libero abilitati.
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri generali individuati dal Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, anche avvalendosi delle associazioni dei consumatori, le modalità attraverso le quali dovranno essere rafforzate le tutele per i clienti vulnerabili che versano in condizioni di disagio economico o disagio fisico, al fine di garantire un adeguato sostentamento anche attraverso la revisione del funzionamento dell'attuale meccanismo di bonus sociale di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2007 nonché la semplificazione delle modalità di fruizione dei benefici.

Art. 19-ter.
(Attuazione della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas).

  1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e dall'articolo 19-bis, comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico istituisce un sistema di monitoraggio dei prezzi praticati e dei prodotti e servizi offerti nella fase precedente e successiva alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi; il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e nell'ambito delle rispettive competenze, adotta tutte le misure necessarie a garantire un efficace contrasto della morosità, la separazione delle politiche di comunicazione del marchio fra imprese verticalmente integrate, nonché le ulteriori misure volte a facilitare la mobilità dei clienti e a garantire l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza e la puntualità delle operazioni di switching e di fatturazione.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 20 e 21.